aree edificabili


 

art. 31, c. 20, L. 27.12.2002, n. 289, in vigore 01.01.2003

Suppl. Ord. n. 240 alla G.U. n. 305 del 31.12.2002

 

I Comuni, quando attribuiscono ad un terreno natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale, con modalita’ idonee a garantirne l’effettiva conoscenza da parte del contribuente.

 

La disposizione, finalizzata a porre in grado il contribuente di adempiere correttamente ai relativi obblighi tributari (imposte dirette), appare peraltro sfornita di sanzione.