art. 31, c. 20, L. 27.12.2002, n. 289,
in vigore 01.01.2003
Suppl.
Ord. n. 240 alla G.U. n. 305 del 31.12.2002
I Comuni, quando
attribuiscono ad un terreno natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione
al proprietario a mezzo del servizio postale, con modalita’ idonee a garantirne
l’effettiva conoscenza da parte del contribuente.
La disposizione,
finalizzata a porre in grado il contribuente di adempiere correttamente ai
relativi obblighi tributari (imposte dirette), appare peraltro sfornita di
sanzione.